Art. 1 Denominazione

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Oltre la Vita”, con sede in Isernia, Via Bachelet n.2, avente durata illimitata. La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.2 Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare, dal D.Lgs. n°460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. Il presente statuto è modificabile con delibera dell’assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.3 Scopi Sociali

L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale (interventi assistenziali e sanitari); finalità di carattere civile (miglioramento della qualità della vita, promozione dei diritti delle persone, tutela e valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, attività di protezione civile); finalità di carattere culturale (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse). L’associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L’attività svolta dagli associati in favore e per conto dell’associazione nonché l’esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali, civili e culturali l’associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.

Art.4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

All’associazione possono aderire tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che condividano gli scopi sociali, civili e culturali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal presente statuto. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di socio si perde per:

  • Dimissioni volontarie;
  • Decesso;
  • Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi e con le regole dell’associazione, oltre che per morosità.

Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all’assemblea e, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla Magistratura competente.

Art.5 Diritti e obblighi dei soci
I diritti degli associati sono i seguenti:
  • partecipare alle assemblee;
  • eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
  • essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
  • concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, civili e culturali;
  • essere informati e poter accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
  • usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
  • dare le dimissioni in qualunque momento.
Gli obblighi degli associati sono i seguenti:
  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali, culturali e civili con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • versare regolarmente le quote associative;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’associazione.
Art.6 Contributo Associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 Organi Sociali
Gli organi dell’associazione sono:
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.
Art.8 Assemblea Dei soci

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’associazione. E’ presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea. L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo, a seguito di delibera dello stesso consiglio direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco dei punti da trattare, almeno dieci giorni prima della riunione. L’assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli associati con domanda motivata e firmata da due componenti del consiglio direttivo. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale. All’assemblea dei soci compete:

  • l’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal consiglio direttivo;
  • l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
  • la elezione dei componenti del consiglio direttivo;
  • la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
  • ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
  • lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell’associazione.

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Ciascun associato non può avere più di una delega. Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di intervenire e di votare. Non è ammessa altra espressione di voto.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea, restano in carica per tre anni. I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti. Essi decadono se sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Alle riunioni possono essere invitati esperti. In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il consiglio direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla rettifica dell’assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, nomina il presidente, il vice presidente e il segretario. Il vice presidente sostituisce il presidente , quando quest’ultimo sia impedito. Il segretario verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, collabora con il presidente e il consiglio direttivo per lo svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati, inoltre è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, minimo due volte all’anno, per deliberare sugli atti della vita associativa. Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall’assemblea. Al consiglio direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all’organizzazione dell’associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento su delega dei compiti del presidente, l’acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’ammissione la sospensione e l’esclusione dei soci. Al consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

Art.10 Il Presidente

Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente dell’associazione. E’ eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Al presidente compete l’amministrazione dell’associazione sulla base degli indirizzi deliberati dall’assemblea e dal consiglio direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazione, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione.

Art.11 Il Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno presidente, ed ha il compito di controllare e verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili,di sorvegliare sulla gestione amministrativa per poi riferire all’assemblea in sede di approvazione del bilancio, di dare pareri sui bilanci. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta all’anno. L’incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle riunioni del collegio, partecipano di diritto alle riunioni dell’assemblea ed a quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.12 Il Patrimonio e le risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
  • quote associative deliberate dall’assemblea;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da attività convenzionate;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;
  • eventuali fondi costituiti dalle eccedenza di bilancio;
  • ogni altro tipo di entrata .
Art.13 Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l’assemblea, in armonia con le finalità dell’associazione.

Art.14 Bilanci

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso è predisposto dal consiglio direttivo e presentato all’assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per quindici giorni precedenti l’assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione da parte dell’assemblea. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15 Assicurazione

L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività della associazione stessa (art.4 L. 266/91 e D.M. 14/02/1992).

Art.16 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall’art. 5 comma 4 della L. 266/91. Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai due terzi dei componenti dell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 Controversie dei soci

In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l’associazione, il socio potrà ricorrere all’assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 18 Responsabilità patrimoniale

L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salvo le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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